Tre motivi per i quali sarebbe più che opportuno, per non dire necessario votare e votare no a proposito del referendum sulla cosiddetta divisione delle carriere dei giudici
Vorrei prendermi la libertà, finché ne resti ancora, di indicare tre motivi per i quali sarebbe più che opportuno, per non dire necessario votare e votare no a proposito del referendum sulla cosiddetta divisione delle carriere dei giudici.
Primo. Il principio della unicità delle carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti è uno dei principi cardine del nostro sistema costituzionale (art. 102) e ha una motivazione assolutamente precisa e nota a tutti. Nasce, infatti, appunto dal fatto che durante il ventennio fascista non solo la magistratura fu fortemente controllata dal governo, ma che furono istituite, e ripetutamente, magistrature speciali destinate proprio a condannare, spesso a morte, gli oppositori del fascismo, per motivi spesso assolutamente marginali e di secondaria importanza, e che comunque influivano direttamente e negativamente sulla libertà di pensiero: non per nulla vietata o comunque altamente ostacolata dal regime fascista.
La conseguenza più importante di questo principio è che il pubblico ministero, in quanto giudice, non agisce per garantire l’accusa nei confronti dell’accusato, ma nell’interesse della giustizia. Cioè ha lo scopo unico e chiaro di accertare la verità indipendentemente dal fatto che l’indiziato sia o meno responsabile. Il pubblico ministero insomma è obbligato a cercare le prove sia contro sia a favore dell’imputato. Che tra l’altro, vuol dire non costringere un imputato a spendere milioni, che magari non ha, per fare indagini private oggi consentite dal codice di procedura penale. È quello, per intenderci che fa Perry Mason con l’aiuto di Paul Drake: ma quanto costa?
Il magistrato, cioè, deve essere in ogni momento della sua vita un magistrato, terzo rispetto a chiunque. Personalmente, per quel che vale, io sono sempre stato dell’idea che i magistrati dovrebbe obbligatoriamente cambiare di funzione durante la loro carriera più volte. Sono state altre legislature che hanno deciso diversamente. La specializzazione in certi ambiti è cosa del tutto diversa.
Secondo. Il nuovo articolo 105 della costituzione, così come modificato dalla proposta del governo, adottata dal Parlamento, stabilisce che il Consiglio Superiore della Magistratura, sia giudicante sia inquirente, è incaricato anche di valutare la professionalità del magistrato. Frase di per sé generica approssimativa, ambigua. Insomma una frase che in costituzione può significare tutto e il suo contrario e quindi dovrebbe essere evitata; ma che può essere un grimaldello pericolosissimo sulla autonomia dei magistrati. Basta stabilire, dire, affermare, supporre, lasciar supporre che un magistrato non sia molto bravo in diritto amministrativo o in diritto commerciale per impedirgli di fare carriera e quindi per limitarne le possibilità di azione, o per indurlo a seguire orientamenti suggeriti dal potere politico: è di questi giorni la pretesa del presidente del consiglio di stabilire quali sia il reato da attribuire agli arrestati nelle manifestazioni di Torino! Sono troppo evidenti le possibili implicazioni di una cosa del genere perché valga la pena di parlarne ancora.
Sorvolo anche sul fatto che con questa riforma i consigli superiori della magistratura diventano due, e in più si aggiunge una Alta Corte disciplinare che fa tre, il che triplica le spese soltanto per la gestione della magistratura, Senza aumentare nemmeno di uno il numero dei magistrati operanti.
Terzo e ultimo ma sostanziale punto. Il menzionato articolo 105, così come modificato, nell’istituire l’alta Corte disciplinare, non solo non precisa e non chiarisce che cosa si intenda per disciplina, ma non tocca nemmeno di sfuggita il tema della responsabilità civile del magistrato, che è poi l’unica vera cosa che può in qualche maniera interessare al cittadino che veda la giustizia fatta male nei suoi confronti. E ciòcontrariamente a molta propaganda che si sente in giro.
Ma, come spesso ad opera di questo ceto politico, la sciatteria el’ambiguità minacciosa la fanno da padroni. Il comma 7 del nuovo articolo 105 stabilisce che il giudice, sottoposto al giudizio dell’Alta Corte di disciplina, può ricorrere contro la sentenza disciplinare alla stessa Alta Corte ma in una composizione con giudici diversi. Il che lascia intendere che l’Alta Corte è divisa in collegi diversi. Cosa che viene scritta dopo nel successivo comma 8. E quindi già una prima sciatteria, che si poteva evitare. Tanto più che nel medesimo comma si stabilisce, in termini estremamente generici, che la legge ordinaria stabilirà, sia come sono composti i collegi, sia cosa si intenda per disciplina e quali siano i comportamenti disciplinari perseguibili. In altre parole: sarà il potere politico a decidere come deve comportarsi un giudice, quanto e dove deve lavorare, quante sentenze deve fare, come deve scriverle, come deve comportarsi nei confronti dell’autorità costituita, eccetera, eccetera, perfino per l’Alta Corte! È troppo evidente per meritare di essere spiegato, quanto una disposizione del genere possa incidere in maniera decisiva sull’autonomia dell’intera magistratura e non solo della magistratura inquirente come si cerca di sostenere da parte del governo e dei suoi sostenitori. Basterebbe, solo per fare un esempio, includere tra le norme disciplinari, la rapidità dei processi: in un sistema con pochi giudici e ancora meno servizi per i giudici, equivarrebbe a ridurre i processi a farse. Si è già tentata una cosa del genere con i termini dell’appello, se non sbaglio.
Basterebbe già solo questo per decidere senza ombra di dubbio di bloccare una riforma di questo genere, che può portare in pochissimo tempo non solo e non tanto alla sottoposizione della magistratura inquirente al potere politico, quanto dell’intera magistratura al controllo del potere politico.
Ma, e lo dico sommessamente perché non sono un costituzionalista, c‘è di peggio, secondo me.
Infatti, il giudice sottoposto a un provvedimento disciplinare da parte dell’alta Corte, o meglio da parte di un collegio dell’Alta Corte,può ricorrere solo a un’ulteriore grado di giudizio all’interno della medesima Alta Corte. Ora, a parte il fatto che un collegio della medesima Alta Corte per definizione non è né può essere un organismo superiore dal punto di vista non gerarchico ma organizzativo come accade per la Corte d’appello nei confronti del tribunale, l’altro collegio della stessa Corte, non sarebbe nemmeno “terzo” rispetto al caso, ma per di più, tutto ciò si svolgerebbe all’interno di un tribunale ad hoc. L’Alta Corte, in altre parole, diventerebbe un tribunale speciale. Esattamente, guarda caso, ciò che esplicitamente e senza mezzi termini vieta in maniera assoluta l’articolo 102 comma 2 della costituzione: «Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali ».
Sono forse troppo sospettoso? Non sono un costituzionalista abbastanza raffinato?
Può darsi, ma io non voterei mai una cosa del genere, così ambigua e così dubbia.
