Per usare una frase tanto banale quanto rituale: i guai in Italia non vengono mai da soli e sono sempre invariabilmente fonte di pasticci, interpretazioni divergenti e ‘prese di posizione’ favorevoli della sinistra (posto che una ne esiste in Italia) se l’interessato è di destra e viceversa.
Il caso Almasri, o meglio il caso del «Signore Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Giorgia Meloni» ne è un esempio clamoroso.
Cerco di spiegarlo in tre parole, semplici semplici e il meno tecniche possibili.
L’Italia, non solo fa parte della Corte Penale internazionale, non solo ha partecipato molto attivamente alla sua costituzione, non solo ha avuto l’onore di ospitare la sede di redazione e firma del trattato a Roma, in una famosa conferenza internazionale presieduta da Conso, non solo questo, ma non ha mai mancato critiche per lo, obiettivamente, scarso attivismo della Corte che, ad oggi ha fatto molto poco. Ha però ‘strillato’ di gioia (almeno la parte ‘pubblica’ italiana quando fu emesso un mandato di cattura internazionale contro Vladimir Putin, che il Governo si dichiara pronto ad applicare all’istante (sic!!) o contro Netanyhau, che invece si riserva di non applicare. Bah, in Italia è sempre così: la giustizia è un fatto politico, una scelta di parte. E la proposta invereconda di creare un settore ella magistratura inquirente diverso da quella giudicante ne è una prova … e sorvolo sul ‘garantismo’! Ma è certo che le garanzie, in caso di sdoppiamento delle carriere, per gli imputati diventerebbero molto minori.
La Corte Penale internazionale, diversamente da altre Corti internazionali, a mio parere illegittime, come quelle sulla ex Iugoslavia e sul Rwanda e al contrario del cosiddetto Tribunale di Norimberga, dubbio per essere stato istituito dopo i fatti (ma qui il discorso sarebbe lungo, perché i reati comunque esistevano nella ‘coscienza’ comune del mondo) è stata istituita con un regolare trattato internazionale, al quale non hanno partecipato – a mio giudizio vergognosamente – alcuni stati molto importanti come la Russia, la Cina, Israele e gli USA, faro di democrazia e legalità (dicono) che ha partecipato fino all’ultimo giorno, ha firmato e poi, tra l’ilarità generale ha ‘ritirato’ la firma. No so come, sbianchettandola forse!
La caratteristica principale della CPI è di funzionare su base complementare e non esclusiva come il Tribunale sulla Iugoslavia. Perciò, attenzione: lo Stato in cui si trovi una persona accusata di un certo reato accertato o non dalla Corte, può essere arrestato e processato nello stato in cui si trova. Se lo stato in questione non lo fa o non vuole farlo, la competenza passa alla CPI. Nel caso Almasri, la CPI con una sentenza del, diremmo noi, giudice per le indagini preliminari, No.: ICC-01/11 del 24 Gennaio 2025, ha emesso, su ordine del Procuratore Generale (lo stesso di Putin e Netanyhau, per capirci) un ordine di cattura, come vedete in data 24 Gennaio. Insomma non mi sembra che abbia aspettato che quel tale facesse le sue ‘vacanze’, o forse sì, ma mi pare dubbio.
L’ordine di cattura va eseguito immediatamente dagli Stati che ne sono in grado e, infatti, viene trasmesso per via diplomatica allo o agli Stati in cui si sospetta che l’imputato si trovi.
Perché per via diplomatica? Perché decidere se processare o meno è una facoltà dello Stato e quindi spetta allo Stato, cioè al Governo, decidere se procedere: se procedere, non se arrestare. Perché se lo Stato non vuole occuparsene non processa, ma arresta e trasmette alla CPI l’imputato. Nella legge di applicazione del Trattato (una legge complicatissima e, a mio giudizio carente, se deliberatamente o no non lo so) si riporta l’articolo 378 codice penale, modificato ad hoc, che recita: «Art. 378 (Favoreggiamento personale). – Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni», sulla base dell’articolo 11 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237, (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 6 dell’8 gennaio 2013) Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Chiaro fin qui?
Il Ministro dell’Interno e quello della Giustizia (autorità politiche, sottoposte al Signore Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Giorgia Meloni ) si comportano in maniera singolare. Quello della Giustizia è occupato in altre cose e deve studiare il fascicolo (due paginette o meno) e non risponde, pur essendo quello che deve rispondere, dato che il giudice non può trattenere in carcere a lungo una persona della quale non sa, ufficialmente, nulla. Forse potrebbe tenercelo una notte in più, magari al Grand Hotel, ma qui interviene il Ministro dell’Interno che, visto che la persona in questione è pericolosa (il Ministro dell’interno, infatti, ha per lo più a che fare con chierichetti della Basilica vicino al Viminale) nell’interesse della nostra sicurezza lo mette su un aereo della Presidenza del Consiglio, suppongo con relativi hostess e rinfreschi, e lo riporta a casa.
Il Procuratore di Roma, dunque, visto come sono andate le cose, prende atto che: 1. L’art. 6 Costituzione di recente modificato dice: «1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall’articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio. 2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati», mentre l’art. 7 afferma: «1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d’età. 2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall’articolo 8» (Legge Costituzionale, 16 gennaio 1989 , n. 1 – il Tribunale dei Ministri, insomma- e fa l’unica cosa che deve fare: iscrive sul registro degli indagati i presunti responsabili e, come ovvio, avverta dell’iscrizione gli interessati. Li avverte, perché così sappiano che sono sotto indagini: è nel loro interesse, tanto più che non c’è una accusa contro di loro perché la competenza è del Tribunale dei Ministri.
Questo è tutto. L’unica cosa indubbia è che i Ministri sapevano o dovevano sapere cosa stavano facendo, così come sapevano che facevano quando hanno ‘liberato’ l’iraniano nel caso di Cecilia Sala. Solo che lì il Ministro, dopo che il Governo aveva colpevolmente taciuta la cosa, sapeva benissimo cosa fare e lo fece a razzo … qui ci doveva pensare!
Sul perché, sul percome, sul perquando: un velo pietoso, che però non copre l’ormai conclamata (e pericolosissima) inaffidabilità dell’Italia sul piano internazionale, baci o non baci sulla testa, filmati propagandistici o non da guardare.