La sua più importante e grande e lunga battaglia dove si esprime una regola fondamentale di libertà/responsabilità: i titolari di incarichi governativi e militari che, con il loro comportamento, determinano gravi violazioni dei diritti dell’uomo possono essere perseguiti individualmente, in quanto persone responsabili degli ordini che dànno e delle leggi che approvano

 

Se si dovesse definire con una parola, una valutazione e un merito sulla figura importante di Emma Bonino, la parola sarebbe «diritti». Nella accezione più ampia e più chiara del termine: diritti individuali, delle persone in quanto tali. Con due accentuazioni, penso, diritti dell’uomo sempre e innanzitutto, ma specialmente delle donne e diritto/dovere della responsabilità: anzi “diritto uguale responsabilità”.

Radicale nel senso più puro del termine, ma anche nel senso più convincente e politico. Radicale, che non vuol dire per nulla estremismo, ma convinzione profonda e, di nuovo, assunzione piena di responsabilità. In queste poche parole si sostanzia una figura, perfino ingombrante, sempre decisa ma sempre anche politica nel senso più profondo del termine e quindi anche nel senso della disponibilità, pur di realizzare un obiettivo di libertà, a rinunziare alla radicalità piena e soddisfatta, ma magari sterile, del fine prescelto, privilegiandone la possibile mediazione operativa, la disponibilità, magari faticosa, al negoziato.

Così è stato per la lunga battaglia sul divorzio, inteso sempre come tema di libertà, ma mai privato della esigenza di garanzia della libertà altrui, da assicurare attraverso una legislazione che, permettendo ad un coniuge (quale ne sia il sesso) di realizzare la propria individualità, non impedisse all’altro di mantenere la propria. Ma specialmente necessaria a superare l’equivoco, la falsa verità della ‘semplice’ separazione, un modo ambiguo di realizzare quell’obiettivo, ma del tutto ‘truffaldino’ e non paritario. E ciò, indipendentemente dal modo in cui la conseguente legislazione è stata realizzata: contava innanzitutto la garanzia reciprocadi libertà.

Il che, come è ovvio, è anche un giudizio in qualche modo critico,nella misura in cui l’attenzione verso la realizzazione della libertà individuale, ha lasciato tra le righe, almeno in parte, le disposizioni e le prassi attuative e le necessarie forme di garanzia effettiva, compito, quest’ultimo, dello stato, ma mai effettivamente realizzato.

La stessa logica di difesa effettiva della libertà individuale è alla base dell’altra sua grande battaglia civile, quella sull’aborto, nata anche, come nel caso del divorzio, dalla scandalosa disparità di opportunità effettive, tra chi poteva ottenere lo scopo, a caro prezzo e di nascosto, e chi non poteva … e purtroppo ancora oggi non può. Di nuovo una battaglia di libertà, ma anche di consapevolezza e responsabilità. Non solo di chi lo decide e deve deciderlo liberamente e responsabilmente, ma anche di chi deve renderlo possibile in maniera trasparente: di nuovo lo stato, assente e ambiguo.

Il che non implica un “giudizio” sullo scopo perseguito, ma solo a sottolineare l’obbligo di garantirne la libertà di realizzazione. Ciascuno, insomma, decide per sé, responsabilmente, anche se, a mio giudizio, quel «ciascuno», nasconde per lo più un «ciascuna». La libertà, penso,non esclude il confronto, anzi!

Libertà, insomma, intesa anche, se non principalmente, come responsabilità piena degli atti compiuti contro le libertà altrui. Con gli evitabili eccessi che possono derivare da una così ampia radicalità, come nel caso della lotta a favore della parte di popolazione kossovara discriminata dal potere serbo, il cui risultato, però, è stata la creazione di un ente artificiale, che spesso inverte solo le posizioni tra chi, discriminato, oggi discrimina.

Libertà come responsabilità e quindi, in termini di politica generale, non e mai nazionalismi, anzi il contrario! Per cui Emma Bonino ha difeso con vigore e caparbietà anche operativa la unità europea: dove ciascuno sia libero nel coordinamento pieno della propria libertà con quella degli altri: il contrario della pretesa “limitazione di sovranità”, invisa alle destre nazionaliste, ma qualcosa di più, forse, di «unire senza omologare», come scrive Veltroni.

Ben lontano tutto ciò, mi si permetta questo inciso, non solo dalla politica del nostro governo, ma anche incommensurabilmente lontano dallo stesso partito da lei creato nello spirito della sua tradizionale, diciamo così, etica della individualità. Ma forse, comprensibilmente per una persona sempre ferma nelle sue idee, ma sempre incapace di creare contatti duraturi e mediati, come attestano i suoi ‘allontanamenti’, orgogliosi, da persone, gruppi o partiti pur vicini a lei. Forse il principale difetto di una persona, come vediamo subito, pur capace di ‘negoziare’.

Libertà come responsabilità è stata quindi, a mio parere, la sua più importante e grande e lunga battaglia per la creazione della Corte Penale Internazionale, dove si esprime una regola fondamentale di libertà/responsabilità: la regola per la quale i titolari di incarichi governativi e militari che, con il loro comportamento, determinano gravi violazioni dei diritti dell’uomo e perfino l’aggressione – il tema originario del Tribunale di Norimberga – possano essere perseguiti individualmente, in quanto persone responsabili degli ordini che dànno e delle leggi che approvano: responsabili penalmente di fronte ad un tribunale pre-costituito e rispetto a norme pre-esistenti all’atto compiuto.

La grande novità, letteralmente rivoluzionaria, di quella Corte, il cui statuto non per caso fu firmato a Roma, consiste appunto nella istituzione di un ente che persegue atti ‘già’ definiti con chiarezza come criminosi, e che è stato istituito in maniera preventiva a valere per tutti, capi di stato inclusi (art. 27 dello Statuto della Corte Penale Internazionale) e perfino esecutori di ordini superiori (art. 33).

Il Tribunale di Norimberga, il Tribunale penale per la ex-Iugoslavia, ecc., sono istituzioni tutte fondate su una criminalizzazione ex-post, e mettono fortemente in dubbio il sacrosanto principio giuridico, principio di civiltà a mio parere inderogabile, detto in “latinorum” «nullum crimen sine lege», in italiano nella nostra Costituzione all’art. 25 comma 2: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

La Corte Penale Internazionale, appunto, esplicitamente afferma che le sue disposizioni si applicano solo a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore o la sottoscrizione di uno stato, e ciò anche per il crimine di aggressione. Appunto, una rivoluzione: non più la “giustizia” del vincitore sul vinto, ma una giustizia universale e predeterminata: quello che la nostra Costituzione chiama il «giudice naturale».

Benché, certo, non sia stato solo suo il merito della creazione di questa importante istituzione internazionale, sono certi il suo merito e la sua determinatezza nell’accompagnarla in porto.

Di Giancarlo Guarino

Giancarlo Guarino è Professore ordinario, fuori ruolo, di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli Federico II. Autore di varie pubblicazioni scientifiche, specialmente in tema di autodeterminazione dei popoli, diritto penale internazionale, Palestina e Siria, estradizione e migrazioni. Collabora saltuariamente ad alcuni organi di stampa. È Presidente della Fondazione Arangio-Ruiz per il diritto internazionale, che, tra l’altro, distribuisce borse di studio per dottorati di ricerca e assegni di ricerca nelle Università italiane e straniere. Non ha mai avuto incarichi pubblico/politici, salvo quelli universitari.