L’accordo è la conferma di due cose: la decisione, d’accordo USA e Israele, di assumere il controllo militare sull’intero Medio Oriente, la predisposizione di un nuovo ordine locale, che trascura, anzi reprime, i popoli

 

Come ho esordito nel mio articolo dell’altro giorno, esordisco in questo, sia pure con grande sconforto: se non si trattasse di una cosa serissima e drammatica, oltre che pericolosissima, ci sarebbe solo da ridere.

Mi riferisco all’ennesimo accordo quadro o Memorandum of understanding o come volete chiamarlo comunque un trattato internazionale, tra Israele e Libano ‘garantito’ dagli USA. Anzi, da ciò la mia risata sfacciata, dal signor Donald Trump in persona, occasionalmente Presidente degli USA.

Perché?

Perché in questo ennesimo pasticcetto para-diplomatico in 14 articoli, l’articolo 14 è, appunto, da ridere. Testualmente: «The two governments acknowledge the role of the United States in supporting their effortsexpress their deep appreciation for the vision and leadership of President Donald J. Trump». Hanno studiato da Rutte, a quanto pare! Se fosse solo narcisismo si potrebbe anche sorvolare e sorridere, ma non lo è. Incidentalmente perché il Memorandum dichiara la sostanziale scomparsa del Libano. Ma su ciò in altra occasione.

L’accordo è, infatti, la conferma di due cose: la decisione, d’accordo USA e Israele, di assumere il controllo militare sull’intero Medio Oriente, la predisposizione di un nuovo ordine locale, che trascura, anzi reprime, i popoli e, specialmente, non tiene in alcun conto la realtà giuridica, che è anche realtà sociale e nemmeno tine conto della sostanziale ‘sconfitta’ di Usa e Israele nella guerra all’Iran.

Con l’accordo Sykes-Picot (GB-Francia) del 1916, le due potenze coloniali si divisero l’intero Medio Oriente con una riga di matita su una carta geografica, senza tenere conto alcuno delle realtà locali. Per limitarmi al Libano e ad Israele, sappiamo bene che si tratta di ‘realtà’ inventate sulla carta dalle potenze occupanti dopo la prima guerra mondiale. La Francia, in particolare, creò letteralmente quello che chiamò il ‘Grande Libano’, unendo forzatamente popolazioni di origine e cultura, specialmente religiosa, molto diverse. Ne venne fuori una sorta di mosaico di popoli e religioni, costretti a vivere insieme in una unica amministrazione statale: unica, dopo la ‘concessione’ dell’indipendenza, ma non unitaria. Costituita, come fu, con una sorta di ‘espediente’: la divisione delle cariche e delle istituzioni del nuovo stato tra le varie etnie e religioni. Con la conseguenza non solo di mettere in piedi una amministrazione instabile e non ‘riconosciuta’ come rappresentativa da gran parte delle popolazioni, ma di determinare la costituzione di una comunità particolare, gli Hezbollah appunto – ma prima anche dei Maroniti -, abitante ai confini del costituendo stato di Israele e, per motivi etnici, religiosi e politici ostile alla nuova entità in via di costruzione: Israele, appunto. Tanto che, durante e dopo la vera e propria guerra civile libanese (1975-1990) quella amministrazione permise, se non indusse, le varie comunità a dotarsi di veri e propri eserciti, in genere sprezzantemente chiamati ‘milizie’. Da considerare invece, giuridicamente parlando, delle vere e proprie forze armate.

Tra di esse, in particolare quella degli Hezbollah. I quali, da un lato in pratica gestirono e gestiscono ‘sul terreno’ una parte del territorio dello ‘stato artificiale’ Libano – esattamente come, a suo tempo, i Vietcong – e, dall’altro, costruirono e detengono un vero e proprio esercito destinato sia a difendersi dalla altre etnie (e da Israele) sia a combattere la costituzione e l’esistenza dello stato di Israele, a sua volta, frutto di alchimie politiche coloniali, indifferenti alle popolazioni locali considerate, addirittura, inesistenti: «terra senza popolo», si diceva.

Il diritto internazionale ed in particolare le Nazioni Unite, dopo la ‘sbandata‘ della risoluzione con la quale si proponeva la costituzione in Palestina di due stati, ha corretto profondamente la propria linea adottando e invitando a realizzare, per lo più, le linee guida di uno dei principî cardine del diritto internazionale: l’autodeterminazione dei popoli. Che è, detto incidentalmente, l’esatto contrario dell’idea di autodeterminazione di W. Wilson.

Il suo odierno contenuto, per dirlo in due molto sommarie parole, si concretizza in una regola fondamentale: il rispetto della volontà sostanziale del popolo effettivamente abitante un territorio. E ciò indipendentemente dal modo in cui detta volontà sia accertata. Tutta la lunga storia della «decolonizzazione», che parte dalla risoluzione 1514 della AG delle NU del 14.12.1960 e approda alla risoluzione 2625 del 24.10.1970, integrata dalla precedente e fondamentale risoluzione 1541 del 15.12.1960 (dove sono spiegate le modalità per la realizzazione di un legittimo stato indipendente) e 3314 del 14.12.1974. Quest’ultima, in particolare insieme alla 2625, definisce compiutamente, non solo il ‘diritto’ di ogni popolo a realizzare uno stato autonomo sul «proprio»territorio, ma anche la facoltà degli altri stati non solo di aiutare un popolo a realizzare le proprie aspirazioni, se del caso anche con l’uso della forza: spiegando, appunto, che l’uso della forza ‘per’ l’autodeterminazione non è illecito.

Con le altre due risoluzioni, inoltre, si spiega come si accerti l’esistenza di un popolo e, specialmente, come se ne definisca il territorio, sulla base del principio di effettività.

Per esprimere, così, in quattro righe il contenuto di una intera biblioteca di diritto internazionale!

A questa logica, come mostrano la storia e la prassi della Comunità internazionale, ma specialmente le norme del diritto internazionale, non ci si può sottrarre: prima o poi bisogna confrontarcisi.

In pochissime parole, dunque, cerco di tirare le somme.

In virtù delle norme in tema di autodeterminazione dei popoli, ogni popolo purché identificabile anche territorialmente, gode della legittima aspettativa a vedere realizzata la propria autodeterminazione: aspettativa rispetto alla quale la Comunità internazionale assume la veste di garante, cioè di obbligata a permetterne la realizzazione. Se del caso, quella pretesa è esercitabile anche mediante l’uso della forza, da parte di proprie forze armate anche qualora non identificabili con divise o segni di riconoscimento. Come affermano testualmente, tra l’altro, le Convenzioni di Ginevra del 1948 e i protocolli del 1977. Non per nulla scritti proprio con riferimento ai Partigiani italiani e al Maquis francese durante la seconda guerra mondiale.

Che poi detto uso sia definibile come terroristico è altra cosa. Tenuto conto, però, che l’uso della forza, cioè la guerra, è terroristicosempre quando a.- non sia determinato da legittima difesa o b.- dall’esercizio del potere repressivo del CdS delle NU, detentore, benché spaurito, del «monopolio dell’uso della forza» nella Comunità internazionale. Qualcuno dice: anche in caso di intervento per impedire la repressione della volontà di autodeterminazione di un popolo. ma su ciò non mi soffermo: la cosiddetta “responsibility to protect” (R2P) richiederebbe un paio di decine di volumi!

Ciò vuol dire che, benché “terroristica” secondo alcuni, anche Hezbollah è una forza armata, tenuta a rispettare e destinataria delle norme in materia di uso della forza.

E ciò vale per tutti i soggetti di diritto internazionale, “Stati” e non. Per capirci: a parte i fascisti, nessuno si sognerebbe di definire un partigiano, italiano o francese, terrorista.

Il terrorismo individuale e di stato sono perseguibili dalla Corte Penale internazionale. Che lo ha fatto, con buon fondamento, nel caso della Russia e di Israele, ma dovrebbe o avrebbe dovuto farlo nel caso dell’Ucraina – ai tempi della repressione del popolo del Donbass … salvo a vedere se quel popolo esista o meno -, nel caso egli USA – ad esempio per la guerra contro l’Iran, in Afghanistan, in Iraq, ecc. -, nel caso dell’Iran – per i suoi presunti atti terroristici contro Israele-, ecc., ecc.

Attenzione, sento già volare le accuse di antisemitismo e di volontà di distruggere lo stato di Israele.

Quest’ultimo, invero, ha “conquistato” la propria sovranità e quindi il diritto ad esistere, costituendosi come soggetto di diritto internazionale autonomo anche (e non è di secondaria importanza!) grazie alla illegittima, secondo me, risoluzione 181 della AG delle NU, esplicitamente richiamata nella dichiarazione sulla costituzione – non “indipendenza” – dello stato di Israele. Ma ciò non consente ad Israele né, di impedire lo sviluppo della autodeterminazione dei palestinesi, né degli Hezbollah e così via e quindi anche dell’Iran.

Se poi, come ho scritto prima, le forze armate di quei soggetti compiono atti terroristici («stati e non stati», come scrive esplicitamente il Memorandum Israele Libano dal quale sono partito in questo articoletto … e badate bene che deliberatamente cito una fonte israeliana!), quegli atti vanno perseguiti per i singoli casi specifici. Sia dal diritto interno di ciascuno stato, sia dal diritto internazionale. Ma sempre e comunque, dopo un adeguato processo: l’omicidio è sempre e comunque omicidio, a meno che non sia un atto di guerra, ma allora solo se compiuto nel rispetto delle Convenzioni di Ginevra.

La Corte penale internazionale, sta lì apposta. E potete anche capire perché sia tanto osteggiata, pur essendo platealmente tutto fuor che super partes!

Di Giancarlo Guarino

Giancarlo Guarino è Professore ordinario, fuori ruolo, di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli Federico II. Autore di varie pubblicazioni scientifiche, specialmente in tema di autodeterminazione dei popoli, diritto penale internazionale, Palestina e Siria, estradizione e migrazioni. Collabora saltuariamente ad alcuni organi di stampa. È Presidente della Fondazione Arangio-Ruiz per il diritto internazionale, che, tra l’altro, distribuisce borse di studio per dottorati di ricerca e assegni di ricerca nelle Università italiane e straniere. Non ha mai avuto incarichi pubblico/politici, salvo quelli universitari.