Un’occasione sia pure imperfetta di ‘fare la storia realmente’, gettata via per interessi politici di secondo ordine
Tra le tantissime cose delle quali si discute in questi giorni In Italia e altrove, cose spesso di una gravità estrema e davvero degne di qualificare un cambiamento di epoca in maniera profonda, mi colpisce la polemica provinciale e spesso volgare, perfino aggressiva, superficiale, rancorosa, sulla questione della legge sulla violenza sessuale.
Non sono un esperto della materia ma, se ben capisco, la questione ruota intorno a due testi: uno varato d’accordo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, e un altro improvvisamente tirato fuori dal cappello dalla rappresentante della Lega e della maggioranza, Giulia Bongiorno. Nemmeno mi interessa in alcun modo di capire chi sia più femminista o meno machista dell’una o dell’altra, tutte femmine, peraltro: per una volta evitiamo le polemiche.
Da giurista, io guardo i due testi dal mio punto di vista e quindi nelle prossime righe mi limito a fare alcune osservazioni tecniche pur non essendo io uno specialista né di diritto penale né di diritto civile. Ma come uomo della strada, una valutazione più approfondita di una semplice sensazione epidermica posso cercare di esprimerla. Cominciando dal riportare i testi nella loro integrità visto che nel dibattito in corso non si fa altro che sbattersi in faccia frasi del tipo “tu hai letto, tu non hai letto” e sorvolo sul solito “tu non hai capito niente”, come anche, sulla buona fede di ciascuno: non mi interessa.
Il testo Meloni-Schein dice: «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
Mi ha colpito, in questo testo, la brevità e la chiarezza. In altri tempi avrei detto «breve, succinto e compendioso». Ottima cosa per una disposizione di legge che lascia poco spazio ai cavilli e quindi pochissimo spazio agli equilibrismi più o meno avvocateschi della difesa o dell’accusa. Ciò non toglie che, a mio giudizio, abbia un difetto in una parola, nella scelta di una parola: la parola «attuale».
Al di là della facile ironia secondo cui a seguito di questa disposizione un rapporto sessuale avrebbe potuto avvenire in maniera non controversa soltanto in presenza di un notaio, è un fatto che la attualità del consenso è tanto convincente e necessaria quanto impossibile da dimostrare e specialmente è impossibile dimostrarne la inesistenza. Non per nulla da molti, seppure a mio parere con qualche eccesso, si è parlato di una sorta di inversione dell’onere della prova. Non saprei bene definire la questione in questi termini, ma francamente mi sembra esagerato.
Resta però il fatto che la parola «attuale» è qualcosa di vagamente surreale, indimostrabile. Il problema non è la attualità del consenso, il problema è un altro, e in un primo momento io avevo pensato che fosse quello un testo davvero in qualche modo rivoluzionario: il tema, infatti, non è “va bene fai pure, vai avanti, sono d’accordo”. Il tema è: voglio, cioè partecipo, partecipo dall’inizio alla fine siamo in due ad avere il rapporto, lo vogliamo entrambi. Questa sarebbe veramente un’affermazione rivoluzionaria, davvero significativa di un salto di millennio.
Fare sesso non è condividere un pasticcino. Una brioche si può dividere, ma ognuno mangia la sua parte e se uno non la vuole la lascia nel piatto. Un rapporto sessuale si fa in due, si comincia in due, si conduce in due si conclude in due: altro che “consenzienti” e figuriamoci se “dissenzienti”. Ecco perché la parola “attuale” è soltanto un po’ ridicola. Personalmente avrei preferito una parola del tipo “perdurante” o, semplicemente, partecipante.
Il testo così avrebbe, sì, finito per determinare un continuo arrampicarsi sugli specchi vagamente avvocateschi per stabilire la attualità o meno del consenso. Ma almeno sarebbe valso ad affermare che un rapporto sessuale è lecito solo se e nella misura in cui i due vogliono farlo dall’inizio alla fine, liberamente. Vorrebbe cioè dire una volta e per tutte che viene cancellata dalle sottovesti delle nostre compagne o dai pigiami dei nostri compagni la frase famosa: «non lo fo per piacer mio ma per dare figli a Dio». Ho volutamente usato l’espressione sottovesti e pigiami per intendere che il discorso vale per maschi e femmine indifferentemente e ugualmente: sarebbe stata finalmente l’occasione per affermare in concreto la vera e totale parità dei sessi e finirla con la storiella stupida dell’uomo cacciatore, ecc. Nella partecipazione, dunque, la violenza è comunque esclusa femminile o maschile, maschile o femminile che sia. Se non partecipi è violenza, punto! Ma non puoi “pentirti” di avere partecipato.
Speravo troppo!
E guardiamo l’altro testo, che dice: « Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa».
Prima osservazione: lungo, complicato, articolato, suscettibile di interpretazioni cavillose. Cosa, insomma, da avvocati, e quindi da prolungamenti sterminati del processo, domande approfondite continue e per lo più inutili e offensive.
La non volontà di avere un rapporto sessuale diventa improvvisamente contrarietà rispetto alla volontà di un’altra persona. Il che dà per presupposto che alla persona si possa “chiedere o pretendere un rapporto”, magari con autorità o grazie a una posizione dominante quale potrebbe essere anche quella del marito rispetto alla moglie o viceversa, e accettare di non realizzarlo solo perché e quando l’altro o l’altra dica esplicitamente di no.
Ma, aggiunge il testo della Bongiorno, tenuto conto delle circostanze ecc. Quindi siamo di nuovo alla vecchia storia: domande lunghe e imbarazzanti e “indagini” approfondite, ripetute, allusive eccetera; assunzione di prove, DNA e così via, potete immaginarlo. E qui non è colpa del giudice, o almeno non solo ma principalmente è colpa o prerogativa dell’avvocato. La conseguenza è – do per scontato che, vista la attuale situazione politica, il testo sarà approvato così – un processo che durerà anni, domande e sbeffeggiamenti che segneranno le persone per sempre. Ma specialmente che impediranno di realizzare quello che dicevo prima: una matura partecipazione al fatto, un salto di millennio. Non per nulla, pochi mesi fa si è chiusa la prima fase di un processo del genere durato sei anni!
Infine non può non lasciare interdetti la ipotesi del rapporto «a sorpresa». Che vuol dire? Ci si rende conto di quello che si scrive, ci si rende conto di quello a cui si allude?
Quella frase, in sé ridicola, non merita commento: è solo pastura per avvocati, per avvocati di seconda categoria.
Peccato: una occasione sia pure imperfetta di “fare la storia realmente”, gettata via per interessi politici di secondo ordine.
