Crimini di guerra e contro l’umanità, intenzione genocida: diverse decine di professori di diritto internazionale firmano un appello, esprimendosi all’unisono sulla situazione in Medio Oriente

 

 

 

Tenuto conto degli abusi in corso nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania e della sfida morale e politica che rappresentano, è sembrato importante ai firmatari di quest’appello, tutti accademici francofoni specializzati in diritto internazionale o diritto penale internazionale, di condividere la loro analisi giuridica della situazione e le otto osservazioni essenziali su cui possono essere d’accordo:

1. Il governo israeliano si impegna da molto tempo a negare i diritti del popolo palestinese, uno degli ultimi popoli sotto il dominio straniero a non aver mai potuto esercitare pienamente il suo diritto all’autodeterminazione.

2. Gli attacchi del 7 ottobre costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Di tali atti commessi sul territorio israeliano sono innegabilmente crimini di guerra e crimini contro l’umanità che nessuna causa può giustificare.

3. Di fronte a questi attacchi provenienti dall’interno di un territorio occupato, Israele non poteva rivendicare il diritto di legittima difesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite ma, come ha ricordato la Corte internazionale di Giustizia nel suo parere consultivo del 9 luglio 2004 sul «Muro», lo Stato ebraico conserva «il diritto, e anche il dovere» di rispondere a tali atti «in vista di proteggere la vita dei suoi cittadini. Queste misure devono comunque rimanere conforme al diritto internazionale applicabile».

4. Nell’ambito della sua risposta, Israele ha commesso e continua a commettere numerose gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Tali violazioni, commesse in relazione a un conflitto armato, possono anche ricevere la qualifica di crimini di guerra. Noi denunciamo soprattutto a dirigere intenzionalmente degli attacchi contro la popolazione civile e al fatto di usare la carestia come metodo di guerra contro i civili. Questi atti sono inoltre perpetrati nel contesto di un “attacco” sistematico e generalizzato contro i civili palestinesi, e possono quindi essere anche qualificati di crimine contro l’umanità.

5. Per quanto riguarda il genocidio, alcuni di noi hanno potuto interrogarsi sull’esistenza di un’intenzione specifica di distruggere in tutto o in parte i palestinesi di Gaza. Ma oggi ci accordiamo almeno per constatare che l’intenzione genocida del governo israeliano si è cristallizzata nel progetto di “città umanitaria”, che fa seguito al blocco dell’aiuto a destinazione di Gaza e all’istituzione di un cosiddetto dispositivo alternativo attraverso la Gaza Humanitarian Foundation. I migliori internazionalisti israeliani hanno inoltre reagito fortemente a questo progetto. In una dichiarazione senza precedente, hanno a loro volta considerato apertamente l’ipotesi di atti costitutivi di un genocidio. Ci rimandiamo più ampiamente ai recenti rapporti di ONG israeliane, B’Tselem e Physicians for Human Rights. Si aggiungono ai rapporti sostanziali pubblicati da diverse ONG internazionali (in particolare Amnesty International e Human Rights Watch) e agli allarmi delle autorità ONU. In ogni caso, le domande sulla qualificazione di «Genocidio» non possono essere utilizzati per cercare di minimizzare la gravità dei crimini commessi, o la gravità delle altre qualifiche che non fanno più dibattito: non c’è esclusiva o gerarchia nelle incriminazioni consacrate dal diritto penale internazionale.

6. Oltre a Gaza, numerose violazioni del diritto internazionale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario sono perpetrate contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania occupata. L’espulsione forzata delle popolazioni, la distruzione dei villaggi, gli omicidi, le torture, i trattamenti e detenzioni arbitrarie sono tutti fatti che rientrano nelle qualifiche penali più gravi.

7. L’insieme di queste mancanze constatate agli strumenti chiave del diritto internazionale convenzionale e generale sono suscettibili di impegnare la responsabilità degli Stati e delle persone coinvolte dinanzi ai tribunali nazionali e competenti internazionali. Le parti dello statuto di Roma sono in questo senso tenuto a cooperare con la Corte penale internazionale nell’indagine e i procedimenti avviati nella situazione dello Stato di Palestina.

8. Le norme del diritto internazionale non sono qui solo norme erga Omnes (che valgono nei confronti di tutti gli Stati, e che tutti hanno un interesse giuridico da far rispettare) ma anche delle norme di jus cogens (diritto vincolante). Di conseguenza, tutti gli Stati non solo hanno l’obbligo di non prestare aiuto o assistenza a queste violazioni, ma anche l’obbligo di cooperare per mettere fine, con mezzi leciti, a queste violazioni. Più specificamente, gli Stati hanno l’obbligo di «rispettare e far rispettare» il diritto internazionale umanitario. In virtù della Convenzione sul genocidio, gli Stati hanno l’obbligo di «prevenire» il genocidio ma anche di «punire» gli autori del genocidio e le persone che si rendono colpevoli di incitamento diretto e pubblico al genocidio. Questi obblighi si applicano a Israele ma anche a tutti gli altri Stati della Comunità internazionale. E qualsiasi atto che avrebbe l’effetto di aiutare, di facilitare, o fornire i mezzi per la commissione di crimini in consapenza

Di causa – come la consegna di armi a Israele – è costitutivo di complicità crimini commessi. Tutti dovrebbero lavorare per una pace giusta e duratura nel rispetto del diritto internazionale.

I firmatari di questa tribuna chiedono in definitiva il pieno rispetto degli bblighi applicabili alla situazione. Ognuno dovrebbe lavorare per una pace giusta e sostenibile nel rispetto del diritto internazionale.